In questo articolo parliamo di uno strumento di difesa molto forte che ognuno di noi ha per proteggersi: la registrazione di conversazioni tra presenti.
La registrazione si differenzia dalle più “famose” intercettazioni ambientali e/o telefoniche per due caratteristiche principali.
La prima caratteristica, sicuramente, è legata al fatto che le registrazioni tra presenti sono legittime, a differenza delle intercettazioni che sono sempre illegali per i privati cittadini (Queste ultime possono essere effettuate SOLO dalla polizia giudiziaria e SOLO su autorizzazione di un magistrato).
La seconda, e più importante caratteristica risiede nel fatto che, le registrazioni di conversazioni tra presenti sono effettuate da uno o più partecipanti alla conversazione stessa, a differenza delle intercettazioni dove la captazione delle comunicazioni avviene da una terza parte esterna.
Queste registrazioni possono utilizzate soprattutto per tutelarsi da possibili denunce, come ad esempio nel caso di investigatori privati chiamati ad effettuare accertamenti assicurativi durante le interviste alle parti di un incidente, oppure per difendere un proprio diritto, come ad esempio una donna vittima di stalking che dimostra la petulanza del suo stalker registrando le innumerevoli telefonate.
Quindi le registrazioni di conversazioni tra presenti sono sempre possibili? No: anche le registrazioni hanno dei limiti, vediamo quali.
Le caratteristiche fondamentali perché le registrazioni di conversazioni tra presenti siano valide sono:
- la presenza tra i partecipanti (anche se in silenzio) di chi sta materialmente registrando.
- il luogo in cui avviene questa registrazione (quindi anche la conversazione) NON deve essere la altrui dimora o i luoghi ad essa equiparati (luoghi di lavoro non aperti al pubblico come studi professionali, retrobottega oppure automobili),
In definitiva sono valide le registrazioni tra presente effettuate in luoghi di proprietà, od in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26143/2013 ha chiarito, che, nei luoghi di lavoro, per il principio del trattamento dei dati personali, le registrazioni di conversazioni all’ insaputa dei partecipanti sono vietate in quanto configurano una grave violazione del diritto di riservatezza dei partecipanti, ed è passibile anche di licenziamento.
Esistono, però, delle eccezioni come ad esempio ribadito dalla sentenza n.28398/2022 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, la quale, afferma che “il lavoratore, che, registra una o più conversazioni con i suoi colleghi o con un suo superiore per difendere un proprio diritto o dimostrare l’illecita’ di comportamenti nei suoi confronti non commette reato, anche se tale captazione avviene in locali equiparabili alla privata dimora e senza il consenso dei partecipanti, perché finalizzate alla difesa di un diritto e all’acquisizione delle fonti di prova, purché l’ utilizzo sia strettamente legato alla difesa del diritto”.
La particolarità della fruizione solo per il fine di difesa di un diritto, porta anche al divieto di divulgazione della registrazione al di fuori dei luoghi preposti alla difesa del diritto.
Questo vale anche per le registrazioni di conversazioni tra coniugi, dove ribadiamo esiste l’assoluto divieto di registrare conversazioni quando NON si è presenti per cercare di capire se moglie o marito abbiano o meno un’ amante.
In giudizio, poi, le registrazioni acquisiscono il valore di riproduzione meccanica (art. 2712 c.c.) al pari di foto e video o di file digitali; quindi, diventano prova dei fatti se non vengono contestate dalla controparte.
La contestazione di tali fonti deve essere precisa e puntuale, non basta quindi dire di contestarla, ma vanno specificati i motivi e dimostrato il perché.
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