Come abbiamo scritto altre volte, il prodotto finale di un’investigazione privata è il rapporto informativo o report investigativo che dir si voglia, un documento scritto che riporta tutto quello che è stato osservato e documentato durante il servizio seguendo. Il rapporto deve essere scritto seguendo il principio della pertinenza, ovvero riportando solamente gli avvenimenti e le informazioni che sono strettamente correlate alla motivazioni che hanno reso necessario al cliente ha richiedere un indagine.
Ad esempio, nel caso di in un’indagine commissionata per scoprire se un dipendente in malattia stia simulando oppure se stia compiendo azioni contrarie alla sua pronta guarigione, verrà riportato ogni azione compiuta su pubblica via, ma si potranno omettere tutte le osservazioni risultate non pertinenti quali ad esempio il fatto che lo stesso abbia comprato il giornale o che la madre si si sia recata presso la sua abitazione.
Un altro esempio ancora più chiaro è quello dei casi di infedeltà coniugale: nel report verranno riportati tutti gli episodi in cui i 2 amanti si sono incontrati, ma non sarà necessario riportare le occasioni in cui il soggetto è andata a fare la spesa quando si è recato dal meccanico. Il principio di pertinenza permette di difendere il diritto alla privacy della persona oggetto di indagine, pur fornendo al cliente le informazioni necessarie alle sue esigenze: il bravo investigatore riporta le informazioni utili al cliente e null’altro!
Il rapporto informativo oltre ad una accurata descrizione delle evidenze raccolte, sarà corredato quando possibile di foto, video e documenti di prova utili raccolti (visure, certificati anagrafici, etc…), ad avvalorare le evidenze descritte precedentemente.Il report dovrà essere scritto seguendo l’ordine cronologico degli eventi e riportare tutti i dettagli utili al cliente, le foto e i video allegati, come anche i documenti, dovranno essere reperiti rispettando i limiti di legge come riportato nel D.M. 269/2010 e nel Codice della Privacy.
Utilizzare un rapporto informativo che non rispetta quanto detto sopra espone il cliente a delle vulnerabilità in fase processuale ma non solo: talvolta il rapporto diventa una prova valida. il Tribunale di Milano, sez. IX civ, in data 1 Luglio 2015 ha emesso infatti una sentenza che ribaltava una precedente giudizio dello stesso tribunale dove afferma che se non contestata la relazione investigativa può essere assunta come prova nel procedimento civile.
L’art. 115 c.p.c. comma 1, infatti, afferma “… il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”
Questo principio di non contestazione fa sì che il rapporto investigativo assume il valore di prova all’interno del procedimento civile se non viene contestato dalla controparte.
Ma in che cosa consiste la contestazione?
Quando la controparte contesta la relazione investigativa affermando che quanto riportato non corrisponde al vero, è tenuta per legge a presentare elementi di prova a supporto di tale affermazione. Per questo ritornano fondamentali le regole imposte dal codice della privacy, il principio di pertinenza e il D.M. 269/2010.
In poche parole il bravo investigatore scrive rapporti ordinati e rispettosi delle leggi, che aiuteranno il cliente a tutelare i propri diritti in aula!
Vi riporto un ultimo aneddoto per riassumere quanto detto finora : ipotizziamo che una signora richieda i servizi di un investigatore per avere le prove del tradimento del marito con un’altra donna.
Durante il servizio, il detective i scopre che l’uomo si incontra a casa dell’amante e che i due si baciano nel giardino protetto da una siepe alta 2 metri e visibile dalla pubblica via per una piccola porzione del vialetto interno tra il cancello pedonale e la porta di casa.
Se l’investigatore professionista presenta un rapporto con le foto o video di ingresso e uscita dell’uomo dall’abitazione, queste prove non sono contestabili perché reperite nel rispetto del codice della privacy che dice che sono riproducibili solo le immagini catturate da pubblica via.
Diversamente l’investigatore incauto che presenta nel rapporto le foto del bacio avvenuto in giardino (fatte superando in altezza la siepe o addirittura attraversandola con la macchina fotografica) autodenuncerà se stesso ed il cliente per una violazione della privacy di chi in quel momento è nell’abitazione rendendo per questo il rapporto investigativo contestabile.
Qualora vengono accettate le contestazioni che un bravo avvocato non mancherà di sollevare , il rapporto non avrà più alcun valore probatorio rendendo il lavoro dell’investigatore inutile, creando un danno al cliente.
Affidarsi a Investigatori privati professionisti, regolarmente autorizzati e in costante aggiornamento è importante perché permette di avvalersi di persone preparate evitando problemi!
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