Sempre più spesso, durante una causa civile o penale, si presentano elementi di prova costituiti da screenshot o foto di sms, chat di messaggistica istantanea o mail.
Questo ha posto una domanda: gli screenshot hanno valore di prova? Possono essere configurabili come prova documentale?
La risposta varia se si analizza il problema in ambito civile e in ambito penale.
Nel procedimento in ambito civile esiste il principio della tipicità della prova, il quale, afferma che le prove sono quelle definite dalla legge, nello specifico prove documentali (atti pubblici e scritture private) e prove orali (testimonianza, giuramento, confessione).
Tutte le altre evidenze presentate sono considerate prove atipiche e cioè valutate liberamente e caso per caso dal giudice (esempio il rapporto investigativo di un investigatore privato). Per quanto riguarda il nostro tema, le fotografie e email semplici sono considerate riproduzioni meccaniche, quindi considerate prove documentali se la controparte non le contesta durante il procedimento.
La contestazione deve essere precisa, non generica, fondandosi su precise considerazioni tali per cui al giudice vengano presentate le ragioni per valutare le prove documentali non genuine, ma alterate.
Lo screenshot, nella prassi dibattimentale, sta diventando sempre più comune perché difficilmente viene contestato dalla controparte. La contestazione dovrebbe evidenziare gli elementi di modifica della riproduzione meccanica tramite software di editing o eventuali incongruenze delle date di produzione.
L’articolo 2712 c.c. recita: “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche, e in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di ogni genere di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime”.
Nel procedimento penale la tipicità del prova non è prevista, pertanto gli screenshot hanno valore di prova, come nel procedimento civile, questo ha patto che dopo l ‘acquisizione sia possibile verificare il contenuto ripreso dallo screenshot nella sua completezza. In altre parole sia possibile effettuare un’analisi forense.
Le sentenze della Cassazione sez. penale n. 839/2020. e n. 49016/2017 affermano “non esiste alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un cellulare, sul quale compaiono messaggi sms, allo scopo di acquisirne il contenuto….”
È aupsicabile, qualora si dovesse presentare in tribunale elementi di prova di questo genere, effettuare un’analisi forense sullo screenshot per attestare l ‘ora e la data di creazione e il fatto che sia un file originale e non uno modificato, in modo tale da contrastare una eventuale contestazione sul nascere.
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